L'articolo 1 della legge n. 173/2005

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- Ai fini della presente legge si intendono:
- per “vendita diretta a domicilio”, la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
- per “incaricato alla vendita diretta a domicilio”, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
- per “impresa” o “imprese”, l’impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio (riferimento al punto 1).
- Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
- Prodotti e servizi finanziari;
- Prodotti e servizi assicurativi;
- Contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.
In questo articolo vorremmo approfondire quest’ultimo comma
Nell’elencare le attività escluse dalla disciplina della vendita diretta a domicilio, menziona specificamente:
- Prodotti e servizi finanziari:
- Questo ambito comprende una vasta gamma di offerte, dalle operazioni bancarie e di investimento ai prodotti di risparmio e finanziamento. La complessità di questi prodotti e la necessità di una regolamentazione specifica giustificano l’esclusione dalla disciplina generale della vendita diretta a domicilio.
- Prodotti e servizi assicurativi:
- Analogamente, il settore assicurativo è soggetto a normative particolari a causa della natura dei contratti e della tutela necessaria per i consumatori. Le polizze assicurative e i servizi correlati richiedono competenze specializzate e una supervisione attenta, che vanno oltre l’ambito della vendita diretta a domicilio.
- Contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili:
- Le transazioni immobiliari rappresentano un’area di grande rilevanza economica e giuridica. La complessità dei contratti, gli importi elevati e le implicazioni a lungo termine richiedono una disciplina specifica, che include la necessità di atti notarili e registrazioni formali. Pertanto, queste attività sono escluse dalla legge sulla vendita diretta a domicilio.
Motivazioni dell’esclusione:
- Regolamentazioni specifiche: Questi settori sono già soggetti a normative dettagliate e rigorose, che mirano a proteggere i consumatori e a garantire la trasparenza delle transazioni.
- Complessità e rischi: I prodotti finanziari, assicurativi e immobiliari presentano una complessità e dei rischi che richiedono una valutazione attenta e una consulenza professionale.
- Importanza economica: Le transazioni in questi settori coinvolgono somme di denaro significative e hanno un impatto duraturo sulla vita delle persone.
In sintesi, l’esclusione di queste attività dalla legge n. 173/2005 riflette la necessità di una regolamentazione specifica e più approfondita, che tenga conto delle peculiarità di ciascun settore e della tutela necessaria per i consumatori.
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